Processo a Perugia per Emiliano Volpe, il diciannovenne romano
La Corte d’assise di Perugia, presieduta dal giudice Angela Avila, ha respinto le istanze difensive proposte dall’avvocato Alessandro Ricci, legale dell’imputato Emiliano Volpe, e ha rinviato il dibattimento alla seduta del 22 aprile, quando verranno sentiti i testimoni della procura della repubblica di Perugia. La decisione della corte rappresenta un momento cruciale nella vicenda processuale relativa alla morte di Andrea Prospero, diciottenne originario di Lanciano in provincia di Chieti, deceduto nel gennaio 2025 in circostanze che le autorità giudiziarie hanno ritenuto configurabili come conseguenza di istigazione al suicidio. Il rinvio a giudizio mediante procedimento dibattimentale completo comporta l’impossibilità di procedere mediante le forme abbreviate del patteggiamento, circostanza che apre una fase processuale caratterizzata da una più ampia acquisizione probatoria e da un’articolazione maggiormente complessa della procedura.
Il rifiuto della procura al patteggiamento proposto
Nel corso dell’udienza svoltasi presso il tribunale collegiale perugino, la difesa dell’imputato ha presentato una nuova istanza di patteggiamento della pena, proponendo una condanna a tre anni di reclusione quale risoluzione alternativa del procedimento penale. Tuttavia, il procuratore Raffaele Cantone, titolare dell’ufficio della procura e presente personalmente in aula, ha opposto il proprio dissenso alla proposta difensiva, circostanza che ha impedito ai giudici di procedere all’esame della richiesta di patteggiamento.
Le precedenti valutazioni della pena nella fase preliminare
Nei mesi antecedenti, l’imputato Emiliano Volpe aveva già presentato una istanza di patteggiamento davanti al giudice per le indagini preliminari, istanza che era stata respinta dall’autorità giudiziaria. La motivazione del rigetto si basava sulla ritenuta insufficienza della pena proposta dalla difesa, valutazione che ha indotto il giudice preliminare a negare l’omologazione del patteggiamento.
La respinta dell’eccezione di incompetenza territoriale
L’avvocato difensore aveva sollevato un’eccezione circa l’incompetenza territoriale del tribunale perugino, contestando che il giudizio dovesse invece svolgersi presso la corte d’assise della sede di Roma, città di residenza dell’imputato. La corte perugina ha respinto l’eccezione territoriale, ritenendo che il luogo materiale della consumazione del reato debba individuarsi in Perugia, città dove Andrea Prospero ha trovato la morte il 29 gennaio 2025.
L’assenza dell’imputato dal dibattimento
Emiliano Volpe, il diciannovenne romano accusato di istigazione al suicidio, non era presente nel corso dell’udienza presso la corte perugina, assenza giustificata dalla circostanza che lo stesso era affetto da influenza al momento della seduta. L’imputato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari da quasi un anno al momento della redazione dei fatti, si trova dunque in una condizione di limitazione della libertà personale, limitazione che rappresenta una conseguenza della gravità degli indizi di colpevolezza a suo carico.
La natura della relazione fra i due giovani
Secondo quanto ricostruito dalle indagini della polizia di stato, i due giovani, Emiliano Volpe e Andrea Prospero, intrattenevano una relazione esclusivamente virtuale mediante piattaforme di messaggistica e social network, senza che avessero mai avuto occasione di incontrarsi di persona nel corso della loro interazione. Questa circostanza della assenza di contatto fisico non diminuisce la gravità della condotta contestata, in quanto le moderne tecnologie di comunicazione istantanea consentono di esercitare un’influenza psicologica e comportamentale su altri soggetti mediante la trasmissione di messaggi scritti con lo stesso grado di efficacia di una comunicazione diretta.
Le modalità dell’istigazione secondo l’accusa
L’accusa contesta a Volpe di aver spinto Andrea Prospero, mediante messaggi di comunicazione istantanea, a compiere il suo proposito suicida, fornendo al giovane di Lanciano indicazioni specifiche e dettagliate circa le modalità di esecuzione del gesto letale. Secondo la ricostruzione accusatoria, l’imputato avrebbe guidato passo dopo passo il processo attraverso il quale Prospero ha deciso di ingerire un mix di farmaci, specificamente combinazioni di sostanze stupefacenti e farmaceutiche che hanno provocato il decesso. Questa condotta, qualificata come istigazione e non meramente come incoraggiamento generico, presuppone un ruolo attivo e determinante nella causazione del risultato finale, ruolo che la procura ritiene di potere provare mediante la documentazione investigativa acquisita.
Il video della morte trasmesso sui social
Una circostanza particolarmente inquietante della vicenda consiste nel fatto che Andrea Prospero ha registrato e trasmesso il momento della propria morte mediante una piattaforma di social media, specificamente Telegram. Il video, allegato agli atti del procedimento penale, rappresenta una documentazione visiva diretta dell’evento suicida, circostanza che conferisce una dimensione ulteriore di serietà alla condotta di istigazione.
Il rinvenimento del cadavere e le ricerche preliminari
Andrea Prospero è stato trovato senza vita in una struttura ricettiva di tipo bed and breakfast ubicata nel centro storico di Perugia il 29 gennaio 2025, dopo giorni di ricerche intraprese dalle forze dell’ordine in conseguenza della scomparsa denunciata dai familiari. La localizzazione del corpo ha richiesto un’attività investigativa significativa e ha comportato il coinvolgimento di diverse articolazioni delle forze di polizia. Il rinvenimento ha consentito di avviare l’esame autoptico e l’acquisizione della documentazione investigativa necessaria per la ricostruzione dei fatti e l’identificazione dei responsabili della condotta istigatrice.
Il calendario procedurale e la prospettiva della sentenza
Il processo è stato rinviato al 22 aprile 2026 per l’ascolto dei testimoni della procura di Perugia, testimonianza che comporterà l’esame dei familiari di Andrea Prospero e degli investigatori che hanno condotto le indagini preliminari. La sentenza è attesa entro il mese di luglio 2026, calendario che suggerisce un arco procedurale complessivo di sei mesi circa dalla ripresa del dibattimento.

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