INPS soccombe su rimborsi e inquadramento, prevale su TFR
Tribunale Perugia accoglie – Il Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, con sentenza emessa il 23 aprile 2025 dal Giudice Giampaolo Cervelli, ha pronunciato una decisione di rilevante interesse nel settore del diritto del lavoro sportivo, accogliendo in parte il ricorso presentato dalla società A.C. Perugia Calcio S.r.l. – rappresentata dall’avvocato Giuseppe Caforio – contro un avviso di addebito dell’INPS. La controversia, relativa a contributi previdenziali non versati tra il 2016 e il 2022, verteva su tre principali questioni:
-
L’esclusione dall’imponibile contributivo delle indennità di trasferta e dei rimborsi chilometrici corrisposti a calciatori e allenatori;
-
L’inquadramento previdenziale di alcune figure tecniche (allenatori di base, preparatori atletici, fisioterapisti e massaggiatori);
-
Il mancato versamento del contributo aggiuntivo dello 0,20% al Fondo di Garanzia TFR per direttori sportivi e preparatori atletici.
La sentenza, dopo un’attenta disamina delle questioni sollevate, ha parzialmente accolto le ragioni della società calcistica, rigettando gran parte delle pretese contributive avanzate dall’INPS, ma confermando alcuni addebiti specifici.
1. Le indennità di trasferta e i rimborsi chilometrici
La contestazione dell’INPS
L’Istituto aveva riqualificato come imponibile contributivo le somme erogate dalla società a titolo di indennità di trasferta e rimborsi chilometrici, sostenendo che tali emolumenti, sebbene formalmente corrisposti come rimborsi spese, costituissero in realtà parte integrante della retribuzione dei calciatori e degli allenatori. Secondo l’INPS, la natura strutturale e continuativa delle trasferte nel mondo del calcio (legate alla partecipazione alle gare di campionato) avrebbe dovuto comportare la piena contribuzione di tali somme.
La decisione del Tribunale
Il Giudice ha rigettato questa tesi, richiamando l’art. 51, commi 5 e 6, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che disciplina il trattamento fiscale e contributivo delle indennità di trasferta. In particolare, la sentenza ha evidenziato che:
-
Le trasferte effettivamente documentate non possono essere interamente assoggettate a contribuzione, anche se corrisposte con regolarità.
-
La continuità delle trasferte (tipica nel settore sportivo) non è di per sé sufficiente per escludere l’applicazione del regime di esenzione parziale o totale previsto dalla legge.
-
La prova delle trasferte può essere fornita con documentazione che attesti i chilometri percorsi, i mezzi utilizzati e le località raggiunte, senza necessità di una giustificazione analitica per ogni singolo spostamento.
La Corte ha inoltre respinto l’ipotesi di simulazione avanzata dall’INPS, poiché la società aveva prodotto attestazioni mensili firmate dai lavoratori, dettagliando le trasferte effettuate.
2. L’inquadramento previdenziale delle figure tecniche
La disputa sull’aliquota contributiva
Un altro punto controverso riguardava l’iscrizione di alcune figure tecniche al Fondo Sportivi Professionisti (con aliquota contributiva del 33%), anziché al Fondo Lavoratori Spettacolo (40,22%). L’INPS sosteneva che allenatori di base, preparatori atletici, fisioterapisti e massaggiatori non rientrassero tra le categorie previste dalla legge 91/1981 per l’iscrizione al fondo speciale degli sportivi professionisti.
La distinzione tra figure tecniche
Il Tribunale ha operato una distinzione tra le diverse figure coinvolte:
-
Allenatori di base e preparatori atletici: Sono stati ritenuti legittimamente iscritti al Fondo Sportivi Professionisti, in quanto rientranti nell’ambito di applicazione della legge 91/1981, purché in possesso delle qualifiche federali necessarie.
-
Fisioterapisti e massaggiatori: Sono stati invece esclusi dal novero degli sportivi professionisti, poiché la legge 91/1981 contiene un elenco tassativo di figure (atleti, allenatori, direttori tecnici e preparatori atletici) che non include i professionisti sanitari. Pertanto, per queste figure è stata confermata l’aliquota contributiva più elevata del Fondo Lavoratori Spettacolo.
3. Il contributo aggiuntivo allo 0,20% per il Fondo di Garanzia TFR
L’INPS aveva inoltre contestato alla società il mancato versamento di un ulteriore 0,20% di contribuzione sul TFR per i direttori sportivi e i preparatori atletici, come previsto dalla legge 297/1982. Su questo punto, il Tribunale ha dato ragione all’Istituto, rilevando che la società non aveva sollevato eccezioni in merito.
4. La questione della prescrizione
Per alcuni contributi relativi agli anni 2016 e 2017, il Giudice ha riconosciuto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società, tenuto conto delle sospensioni dei termini previste dai decreti-legge emanati durante la pandemia.
Conclusione e disposizioni della sentenza
All’esito del giudizio, il Tribunale ha:
-
Dichiarato inefficace l’avviso di addebito INPS nella parte relativa alle indennità di trasferta e ai rimborsi chilometrici, nonché per gli allenatori di base e i preparatori atletici.
-
Confermato gli addebiti per fisioterapisti, massaggiatori e per il mancato versamento del contributo aggiuntivo al Fondo di Garanzia TFR.
-
Condannato l’INPS a pagare il 90% delle spese processuali (pari a €15.000), mentre il restante 10% è stato posto a carico della società.
Implicazioni della sentenza
La decisione del Tribunale di Perugia rappresenta un precedente significativo per il mondo dello sport professionistico, in quanto:
-
Rafforza il principio che le indennità di trasferta, se documentate, non sono automaticamente soggette a contribuzione piena.
-
Chiarisce i criteri per l’inquadramento previdenziale delle figure tecniche nelle società sportive.
-
Ribadisce l’importanza della documentazione per giustificare i rimborsi spese.
La sentenza potrebbe influenzare future controversie tra società sportive e enti previdenziali, soprattutto in un settore, come quello calcistico, dove le trasferte e la mobilità dei professionisti sono elementi strutturali dell’attività.
di Marcello Migliosi – direttore

Commenta per primo