
Indennità una tantum di 2400 euro prevista dal decreto sostegni
Martedì 6 aprile, a quindici giorni dal decreto-legge 41/2021 (decreto sostegni) che ha previsto la cosiddetta “indennità onnicomprensiva 2.400 euro”, l’Inps ha già liquidato tale una tantum di 2400 euro a tutti i lavoratori che ne avevano diritto in quanto in precedenza beneficiari delle indennità previste dal DL 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge 176/2020, per un totale di 235.509 bonus e un importo complessivo di oltre 565 milioni di euro.
I beneficiari sono appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
- lavoratori intermittenti
- lavoratori autonomi occasionali
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
- lavoratori dello spettacolo
Per coloro che hanno il bonifico domiciliato in Posta, in conseguenza del limite che la legge impone agli importi in contanti, la somma sarà corrisposta in tre tranches da 800 euro.
Nei prossimi giorni, inoltre, sarà resa operativa sul portale dell’Istituto la procedura per la domanda da parte dei lavoratori, delle medesime categorie, che devono presentarla per la prima volta e cui si aggiungono i lavoratori somministrati dei settori diversi dal turismo che presentino i requisiti indicati dal comma 2 dell’art.10 del DL 41/2021*.
*Art. 10, comma 2, DL 41/2021
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e
degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro
dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente
decreto, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400
euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e
che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione nè di
rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Commenta per primo