Il segretario e consigliere regionale dell’Italia dei Valori, Paolo Brutti, rimarca il suo mancato assenso al disegno di legge regionale sull’integrazione tra istruzione scolastica e istruzione/formazione professionale approvato in terza commissione consiliare e destinato al voto in aula. “La Costituzione – scrive Brutti in una nota – distingue nettamente l’istruzione scolastica da quella non scolastica. Sull’istruzione e formazione professionale, la competenza è delle Regioni, a differenza dell’istruzione scolastica, che è una competenza dello Stato. Per questo motivo alcune Regioni non si sono mosse e non hanno fatto nulla per l’Ifp. Lo Stato, insieme alla Conferenza Stato-Regioni, dice che, laddove manchi l’offerta formativa di Ifp regionale, può intervenire l’offerta sussidiaria degli istituti professionali di Stato. Dato questo quadro costituzionale, la Corte Costituzionale ha censurato la legge toscana di tre anni fa, che prevedeva proprio un percorso integrato tra un primo anno per gli istituti di Stato e il secondo e terzo anno presso le agenzie formative e i centri di formazione professionale, perché i principi costituzionali vogliono due percorsi distinti: quello scolastico e quello dell’Ifp. Non è consentita la creazione di un “terzo genere” – ammonisce Brutti -, un meccanismo integrato che metta insieme due percorsi che la Costituzione e i principi generali sull’istruzione hanno definito in modo assolutamente distinto. E’ un precedente importante e va tenuto presente per evitare censure di costituzionalità”.
Brutti torna poi sull’accordo Stato-Regioni che prevede l’intervento sussidiario degli istituti professionali di Stato: “In questi casi l’intervento deve avvenire esclusivamente a costo dello Stato, per l’ovvio motivo che se le Regioni avessero le risorse utilizzerebbero i canali delle agenzie formative. L’accordo dovrebbe, inoltre, essere applicato in pieno e non parzialmente, disciplinando così sia l’intervento sussidiario integrativo che quello complementare”.
“Altro aspetto di dubbia costituzionalità – prosegue Brutti – è che una legge regionale non può disciplinare cosa devono fare gli istituti scolastici dello Stato. La legge regionale può richiamare la possibilità che, sulla base del principio di leale collaborazione, intervengano in via sussidiaria gli istituti professionali, ma non può andare oltre, limitandoli al primo anno o ai successivi. Questa è una violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato”.
“Infine vi è un’ulteriore considerazione di natura politica, oltre che giuridica. L’istruzione fornita dagli enti e dalle agenzie di formazione regionale è assimilata, dal disegno di legge regionale, a quella scolastica impartita dagli istituti professionali di Stato. Questo vuol dire che una parte del percorso dello studente potrebbe essere compiuta in agenzie formative regionali, spesso di natura privata, dando luogo a sistemi di istruzione scolastica facilitati e in qualche modo “in concorrenza” con i percorsi statali, con le conseguenze che tutti possono immaginare. Perciò – conclude Brutti – ritengo che il disegno di legge in questione debba essere profondamente modificato e fatto rientrare entro la legittimità costituzionale”.
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