Accolto il ricorso della Procura, processo fissato nel 2026
Sindaco a processo – La Corte d’Appello ha disposto il rinvio a giudizio di un primo cittadino in carica, accusato di truffa aggravata ai danni dell’ente pubblico che amministra. Il procedimento giudiziario trae origine da una complessa indagine economico-finanziaria della Guardia di Finanza, culminata in un’udienza decisiva tenutasi il 10 giugno. In quella sede, è stato accolto il ricorso della Procura Generale contro una precedente sentenza che aveva deciso per il non luogo a procedere.
Il fatto contestato risale al gennaio del 2020. All’epoca, il sindaco ricopriva già da quasi due anni il ruolo di amministratore locale. Secondo l’accusa, avrebbe siglato un contratto lavorativo con un gruppo consiliare, riferibile a una formazione politica rappresentata nell’Assemblea legislativa regionale. Il contratto, secondo le ricostruzioni investigative, non avrebbe comportato alcuna prestazione effettiva. A distanza di poche settimane dalla stipula, il soggetto avrebbe richiesto e ottenuto un’aspettativa non retribuita dalla funzione istituzionale.
Questa circostanza ha avuto conseguenze dirette sul bilancio comunale. L’aspettativa, infatti, ha comportato l’obbligo per l’amministrazione pubblica di versare mensilmente i contributi previdenziali in favore dell’eletto, come previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori dipendenti in aspettativa per incarichi elettivi. Secondo gli inquirenti, l’assenza di una reale attività lavorativa a monte del contratto rende ingiustificato quel versamento, che ha avuto luogo per un periodo continuativo di quasi due anni, dal marzo del 2020 al febbraio del 2022. L’ammontare complessivo dei contributi erogati sarebbe intorno ai 450 euro al mese.
Sindaco a processo
Alla luce di tali elementi, la Procura ha ipotizzato l’esistenza di una condotta fraudolenta, finalizzata a procurare un indebito vantaggio personale a spese dell’ente rappresentato. In un primo momento, la vicenda si era conclusa con la decisione del giudice per le indagini preliminari di non procedere oltre. Tuttavia, la Procura aveva deciso di impugnare quella pronuncia, sostenendo che vi fossero sufficienti elementi per arrivare al dibattimento.
Con l’accoglimento del ricorso da parte della Corte d’Appello, il procedimento entra ora in una nuova fase. Il processo è stato fissato davanti a un giudice monocratico per il 3 giugno del 2026. Fino a quella data, la difesa potrà predisporre le proprie controdeduzioni rispetto al capo d’imputazione formulato.
Il quadro accusatorio si fonda su indagini svolte dal nucleo di Polizia economica e finanziaria, che ha messo in luce il possibile utilizzo distorto di strumenti giuridici apparentemente regolari. Al centro della contestazione vi è il legame contrattuale fittizio con il gruppo consiliare, attraverso cui sarebbe stato generato artificiosamente il diritto all’aspettativa non retribuita. Da questa condizione sarebbe poi derivata l’obbligatorietà del pagamento previdenziale da parte dell’amministrazione locale.
In termini giuridici, l’ipotesi di reato contestata rientra nella fattispecie di truffa aggravata, per il fatto che il presunto raggiro ha avuto come vittima un ente pubblico e ha implicato l’abuso di una posizione istituzionale. La posizione processuale dell’indagato resta per ora quella di imputato, in attesa dell’avvio formale del processo che dovrà stabilire la fondatezza delle accuse.
L’episodio ha avuto anche risvolti politici. L’amministratore locale coinvolto è attualmente candidato alla guida di una segreteria regionale all’interno di una forza politica di opposizione. La sua candidatura era stata ufficializzata nelle scorse settimane. La vicenda giudiziaria, peraltro, si intreccia con la tempistica della competizione congressuale in corso nel partito, aggiungendo rilievo pubblico al caso.
L’imputato ha commentato la notizia con una nota diffusa a margine dell’udienza, nella quale ha ribadito la propria fiducia nell’operato della magistratura e nella correttezza del proprio comportamento. In precedenza, lo stesso giudice che aveva pronunciato il non luogo a procedere aveva ritenuto le prove insufficienti per l’apertura del dibattimento. Tuttavia, la Corte d’Appello ha ritenuto fondato il ricorso della Procura, disponendo l’annullamento della precedente decisione e la prosecuzione del procedimento.
Il caso verrà ora esaminato nel merito dal giudice competente, che avrà il compito di valutare la sussistenza dell’elemento soggettivo e oggettivo del reato contestato. Resta al momento sospesa ogni conclusione, in attesa del giudizio definitivo.

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