Omicidio Melania, attenuanti generiche a Parolisi, sarà Perugia a decidere

Sarà la Corte d’assise d’appello di Perugia a decidere se concedere o meno le attenuanti generiche a Salvatore Parolisi. Lo sottolinea la Cassazione, spiegando che “il mantenimento (o meno) del diniego delle circostanze attenuanti generiche” nei confronti dell’ex caporalmaggiore dell’Esercito “è compito, in tutta evidenza, del giudice di rinvio, essendo parzialmente mutato il quadro circostanziale posto a carico” dell’imputato. La Corte perugina deciderà quindi anche su questo punto, oltre a rideterminare, al ribasso (per l’annullamento dell’aggravante della crudeltà), la pena a 30 anni inflitta a Parolisi nel primo processo d’appello a L’Aquila.

La relazione extraconiugale che Salvatore Parolisi viveva non va considerata “movente in senso tipico” dell’omicidio della moglie Melania Rea, ma piuttosto un “antecedente logico e storico di un profondo disagio personale che nel determinare una ‘strettoia emotiva’ ben può aver determinato quelle particolari condizioni di aggressività slatentizzatesi nel momento del delitto”. Lo scrive la prima sezione penale della Cassazione nella sentenza con la quale spiega il perché, il 10 febbraio scorso, confermò la responsabilità di Salvatore Parolisi per l’omicidio della moglie.

Correttamente, dunque, secondo i giudici di ‘Palazzaccio’, la relazione extraconiugale intrattenuta dall’imputato va inquadrata nel delitto come “antecedente causale” che “puo’ ben aver determinato le condizioni di quello che la Corte di secondo grado ipotizza – si legge nella sentenza – in modo non illogico, come un litigio tra i due, insorto durante il trasferimento in auto dall’abitazione di Folignano, tale da determinare le condizioni dell’evento”. La Cassazione definisce poi “ai limiti della dissociazione” il “contesto” che vede Parolisi “mantenere con la moglie una piena apparenza di normalita’, contraddistinta da programmazione del futuro, contatti fisici, accudimento” e che dunque “gioca sul filo di una costante e pericolosa, anche per le sue sorti della sua attivita’ di militare, esplosione di rabbia” sia da parte della donna con cui aveva una relazione, sia da parte della moglie.

Una “esplosione di ira ricollegabile a un litigio tra i due coniugi”. Questa la ricostruzione che la prima sezione penale fa dell’omicidio di Melania Rea, riconoscendone come unico responsabile il marito della vittima, Salvatore Parolisi. Le ragioni fondanti del litigio, aggiunge la Suprema Corte nelle motivazioni della sentenza con cui, il 10 febbraio scorso, confermo’ la responsabilita’ dell’imputato pur disponendo un nuovo processo per rideterminare al ribasso la pena a 30 anni inflittagli in appello, “si apprezzano nella conclamata infedelta’ coniugale” di Parolisi.

Il “fatto delittuoso”, sottolineano i supremi giudici, “si inserisce nel contesto di una giornata ‘apparentemente normale’, i due coniugi erano attesi di li’ a poco a casa di amici”, la figlia “era con loro” e “non e’ risultato alcun particolare contatto, nella fascia oraria immediatamente precedente, con ulteriori soggetti o terzi tale da far ipotizzare ulteriori e anomali appuntamenti”. La ricostruzione operata dagli inquirenti “colloca” Parolisi “sul luogo del delitto” e “costruisce il delitto stesso in termini di ‘occasionalita’” ossia legato al “dolo d’impeto” e non alla “premeditazione”, che non e’ mai stata ipotizzata”.

“La mera reiterazione dei colpi”, anche se “consistente”, non puo’ essere ritenuta “fonte di aggravamento di pena”, in relazione all’aggravante dell’aver agito con crudelta’. Le modalita’ esecutive del delitto “alimentano – osservano i giudici di piazza Cavour – la considerazione di un’azione lesiva commessa con estrema rapidita’, frutto di slatentizzazione di rabbia e aggressivita’, con colpi portati in rapida sequenza e ravvicinati, specie nel momento in cui l’aggressore si e’ posizionato frontalmente alla vittima”.

Il numero dei colpi inferti – 35 coltellate – “e’ indicativo – si legge nella sentenza – del dolo d’impeto e del concreto finalismo omicidiario, fermo restando che nessuna delle lesioni e’ di per se’ mortale, tutte concorrendo alla determinazione dell’evento”.

La sede delle lesioni, infatti, “non risulta indicativa di alcun ulteriore determinismo volitivo”, spiega la Corte, e “le lesioni al collo o al volto risultano, tranne una in zona mandibolare, tutte superficiali e probabile frutto della stessa concitazione lesiva”. Cio’ “esclude – sottolineano gli alti giudici – la sussistenza in fatto di quel ‘tentativo di scannamento’ che si era in un primo momento ipotizzato”. Per quanto riguarda poi “l’abbandono in stato agonico” della vittima, “e’ anch’esso condotta ricompresa nel finalismo omicidiario – si spiega in sentenza – non potendo assimilarsi la crudelta’ all’assenza di tentativi di soccorso alla vittima”.

La Cassazione affronta anche il punto della bambina, rimasta in auto durante il delitto: “l’intera azione delittuosa presuppone che la piccola si sia addormentata in auto” e, dunque, i giudici d’appello “in modo del tutto congetturale” ipotizzano che la bimba “si sia trovata in condizioni tali da percepire l’accaduto, fatto che non puo’ pertanto ritenersi in alcun modo provato”. (AGI)

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*