(Riceviamo da Alberto Naticchioni)
Pagina a cura di Luigi Oliveri
Nuovi vincoli per le assunzioni di comuni e regioni. La legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) estende indirettamente anche agli altri enti territoriali le conseguenze della «guerra santa» contro le province, limitando fortemente le assunzioni negli anni 2015-2016.
La legge regola in modo piuttosto confuso e lacunoso l’iter che regioni e comuni (e gli altri enti locali diversi dalle province) dovranno rispettare, per assumere personale.
Il primo passaggio sarà, come sempre, la programmazione triennale delle assunzioni, che per il primo biennio risulterà fortemente limitata dalle disposizioni della legge finanziaria.
Contestualmente, regioni e comuni dovranno determinare le risorse disponibili per effettuare assunzioni a tempo indeterminato in ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nel 2015 tali risorse sono pari al 60% del costo delle cessazioni del 2014 (cumulabili con resti non utilizzati degli anni 2012 e 2013); nel 2016, la percentuale di copertura del turnover salirà all’80%.
Le risorse così individuate dovranno essere riservate in primo luogo all’immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge di stabilità; in subordine, alla ricollocazione nei propri ruoli del personale provinciale dichiarato in sovrannumero e destinato ai trasferimenti in mobilità.
Tuttavia, in deroga ai limiti percentuali al costo del turnover, allo scopo di agevolare la ricollocazione del personale provinciale mediante la mobilità le regioni e gli enti locali potranno destinare la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015. Ciò significa che nel 2015, il 40% del costo delle cessazioni, e nel 2016, il 20% del costo delle cessazioni dell’anno precedente serviranno per coprire i costi dell’acquisizione in mobilità del personale provinciale in sovrannumero.
La spesa incontrata per acquisire in mobilità il personale delle province non si computerà nel tetto alle spese di personale, imposto dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.
Determinata così la spesa consentita per le assunzioni, regioni ed enti locali nel 2015-16 avranno modo anche di stabilire quanto personale assumere e in quali profili e qualifica.
Regioni ed enti locali, dunque, dovranno comunicare al ministro per gli affari regionali e le autonomie, al ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al ministro dell’economia e delle finanze due dati: sia il numero del personale «ricollocabile», corrispondente ai posti resi disponibili per turnover secondo quando indicato sopra; sia il numero di personale «ricollocato», quello cioè effettivamente assunto mediante mobilità.
La legge di Stabilità, tuttavia, non chiarisce né come, né quando regioni ed enti locali dovranno effettuare queste comunicazioni.
Manca del tutto, poi, la precisazione di un obbligo di pubblicare i posti disponibili per la ricollocazione, anche se detto obbligo pare possa ricavarsi implicitamente dall’articolo 30, comma 1, del dlgs 165/2001, che regola le procedure di mobilità, per quanto la mobilità imposta dalla legge di stabilità assuma toni di straordinarietà.
Manca, ancora, qualsiasi indicazione su come regioni ed enti locali dovranno selezionare i dipendenti provinciali che risponderanno agli avvisi pubblici. Anche in questo caso si può colmare la lacuna con quanto prevede l’articolo 30, comma 1, del dlgs 165/2001, che impone alle amministrazioni intenzionate (nel caso di specie, indotte) ad assumere per mobilità di definire preventivamente i requisiti professionali richiesti. Ovviamente, regioni e comuni non potranno richiedere requisiti tali da rendere impossibile o inefficace il processo di ricollocazione.
Altrettanto ovvio è che ai fini della mobilità «speciale» prevista dalla legge di stabilità 2015, i dipendenti delle province non avranno bisogno del «preventivo assenso» dell’amministrazione di appartenenza, che, di fatto, sarà sostituito dall’adempimento all’obbligo di determinare entro 90 giorni dalla vigenza della legge di stabilità nomi e cognomi dei dipendenti in sovrannumero, destinati al trasferimento verso altri enti.
Regioni ed enti locali dovranno rispettare puntualmente le indicazioni operative desumibili dalla legge di stabilità. Qualsiasi assunzione effettuata violando gli adempimenti ricordati sarà nulla.

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