Inaugurazione Anno Giudiziario, Questore: “Gli intellettuali risolvono i problemi, i pratici li prevengono”

Un doveroso saluto al primo Presidente della Corte D’Appello Dott. Wladimiro De Nunzio, unitamente a tutti i Magistrati del distretto della Corte di Appello di Perugia, ed in particolare al Procuratore Generale dott. Giovanni Galati, saluto il Sottosegretario agli Interni on. Giampiero Bocci, il Presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, sua Eminenza il Cardinale Gualtiero Bassetti i Sigg. Prefetti di Perugia e Terni e tutte le Autorità.

Signor Presidente La ringrazio per avermi offerto l’occasione di delineare brevemente l’istituto dell’ammonimento ed evidenziarne gli aspetti positivi di ricaduta su tutto il sistema, non solo giudiziario.

E’ una delle misure interdittive di carattere amministrativo dell’Autorità di Pubblica Sicurezza ed è un atto di prevenzione che, per la sua immediatezza, costituisce una estrinsecazione pratica ed efficace dell’attività di pronto intervento e soccorso pubblico demandata alla pubblica sicurezza ed in particolare alla Polizia di Stato.

Il legislatore nel 2009, oltre ad aver previsto il reato di atti persecutori, ha creato l’istituto dell’Ammonimento, di competenza del Questore del capoluogo di provincia del luogo ove si verifica la condotta molesta e novellato con la legge n. 119 del 2013 che ha attribuito la facoltà di procedere a irrogare la predetta misura anche di iniziativa nei casi della c.d. violenza domestica, ovvero quando la condotta persecutoria si concretizza in ambito familiare, o comunque tra persone legate, anche in passato, da una relazione affettiva.

L’impianto normativo, di regola, consente l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza quando essa venga attivata dalla vittima, ancor prima che per gli stessi fatti sia stata proposta querela ed attivata l’azione penale. Il provvedimento interviene così in un momento in cui del fatto non è stata interessata l’autorità Giudiziaria e, al contempo, svolge un’azione generale di prevenzione in quanto tende a scongiurare il verificarsi di eventuali fatti più gravi.

L’istituzione dell’ammonimento viene a sanare una grave carenza per la quale in passato, di fronte a fatti non particolarmente gravi sotto il profilo giuridico, vi era un “buco nero” nel quale venivano inghiottiti episodi di diverso disvalore, da quelli non particolarmente allarmanti a quelli più acuti, spesso anche tragici. Per impedire questi fatti precedentemente non vi erano forme intermedie ed efficaci di dissuasione e di controllo.

L’istituzione dell’ammonimento si pone in un contesto sociale, rilevabile da numerosi fatti di cronaca nazionale, che attesta una grave recrudescenza dei reati contro la persona, in particolare nell’ambito familiare, nonostante l’introduzione dello specifico reato e l’incremento delle pene edittali.

E, anche Perugia, non fa eccezione.
Innanzi a questo quadro d’insieme, nell’anno trascorso, si è intrapresa un’intensa attività di verifica e di controllo su tutte le situazioni rilevanti, aumentando così in maniera esponenziale il numero dei provvedimenti adottati che sono passati da 9 a ben 45.
A ciò si è affiancata una costante e continua verifica sul possesso delle armi, tant’è che si è proceduto al loro ritiro in via di urgenza ogni qual volta si sia appalesata una potenziale minaccia in capo alle vittime con le quali l’autore era in relazione.
Venendo ad esaminare la casistica, nella stragrande maggioranza delle ipotesi ci si è trovati di fronte a condotte persecutorie occasionate da pregresse situazioni affettive che si sono evolute in termini conflittuali e non consensuali. Solo in pochi casi le condotte commesse gravitavano su circostanze che hanno avuto, quale fatto scatenante, vertenze di carattere economico o commerciale.
La stragrande maggioranza degli autori delle condotte persecutorie è di sesso maschile, tanto che soltanto due episodi di stalking risultano essere stati posti in essere da donne.
L’identikit dello stalker può individuarsi nell’ex coniuge, o comunque in chi, legato in passato da vincolo sentimentale, non riesce ad elaborare l’abbandono; spesso è già gravato da difficoltà relazionali o disturbi psichici, si abbandona a manifestazioni violente o comunque ossessive tali da ingenerare nella vittima un grave stato di ansia e di paura al fine di indurla a cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita.
Tali comportamenti si concretizzano in telefonate continue, appostamenti, invio di messaggi in maniera compulsiva, pedinamenti, visite sui luoghi di lavoro, tentativi di entrare in contatto in modo molesto con le persone vicine, ed altri analoghi episodi più o meno reiterati.
Tanti sono i sintomi che vanno analizzati e ponderati: dalle minacce alle violenze fisiche vere e proprie, alla loro escalation, alle situazioni economiche e occupazionali, ai problemi finanziari e relazionali, all’uso e all’abuso di sostanze stupefacenti o alcooliche, ai veri e propri disturbi mentali.
Trattasi di un settore dell’attività di polizia particolarmente delicato e impegnativo, di recente potenziato.
I risultati a tutt’oggi sono positivi, tanto che sono molto rari i casi di recidiva successiva al richiamo ammonitorio, nell’ordine del 10%, vista anche la severità della legge che prevede l’obbligatorietà dell’arresto e la procedibilità d’ufficio in caso di reiterazione nei comportamenti, dopo che l’ammonimento è stato irrogato.
Nel complesso, lo strumento dell’ammonimento risponde ad una sentita esigenza di prevenzione e consente all’Autorità di Pubblica Sicurezza di utilizzare un efficace strumento di tutela sociale che si coniuga perfettamente con gli altri strumenti di prevenzione previsti dal nostro ordinamento.
Le ricadute positive derivanti dall’introduzione dell’ammonimento sono diverse e meritevoli di particolare menzione. Tra le più significative si possono enucleare le seguenti:
1. si tratta di uno strumento azionabile senza particolari formalismi, talvolta anche d’ufficio; dispiega i suoi benefici effetti con speditezza agendo immediatamente sull’autore, soddisfacendo al contempo e con celerità l’esigenza di giustizia sostanziale di cui è portatore la vittima;
2. non ingolfa il sistema giudiziario, costituendo – piuttosto – uno straordinario strumento deflattivo, agendo prima che sia esercitata l’azione penale;
3. incide quale efficace deterrente; difatti, l’autore solitamente non è un criminale comune, e già l’avvio del procedimento nei suoi confronti determina la presa di consapevolezza che i suoi comportamenti sono usciti dalle mura domestiche e sono ormai noti alle autorità, per cui propende ad evitare di andare oltre con le sue condotte;
4. non essendo un provvedimento che crea precedenti penali o pendenze giudiziarie, lo strumento dell’ammonimento può essere considerato dall’autore come il male minore e, conseguentemente, potrebbe non indurre a far aumentare l’astio nei confronti del richiedente;
5. infine, costituisce un istituto che dispiega i suoi effetti sulla convivenza civile e si traduce in un ulteriore strumento di crescita della nostra società che cerca, sempre di più, di tutelare e proteggere i più indifesi e i più deboli.
Concludo citando due frasi in linea con quanto detto e certamente condivisibili , una molto nota di Cesare Beccaria: “meglio prevenire i delitti che punirli” e la seconda di Albert Einstein: gli intellettuali risolvono i problemi, i pratici li prevengono.
Grazie

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