Referendum giustizia del 12 giugno, i 5 quesiti, come e per cosa si vota
Il 12 giugno 2022, oltre alle elezioni comunali, si voterà anche per i referendum sulla giustizia. Dei sei quesiti che erano stati presentati dalla Lega di Matteo Salvini e dai Radicali italiani, sono cinque quelli che hanno passato il vaglio della Corte Costituzionale.
Quesito numero 1: Abrogazione legge Severino
Il quesito recita: “Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?”.
Il quesito numero uno chiede se vogliamo eliminare la legge Severino (dal nome dell’allora ministro della Giustizia Paola Severino). E’ il Decreto legislativo 235 del 2012, con il quale sono state introdotte delle disposizioni sull’incandidabilità di un politico a ricoprire cariche politiche o che introducono la decadenza del politico dal mandato.
È incandidabile chi ha commesso reati per cui è previsto il carcere ed è stato condannato in via definitiva: a più di due anni per i delitti di allarme sociale, a più di due anni per i delitti contro le pubbliche amministrazioni (Per esempio peculato, concussione, corruzione), a più di due anni per i delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
Se un politico viene condannato in via definitiva per uno di questi reati mentre ricopre una carica, determina la decadenza dal mandato, ma non prima che si sia espressa la Camera di appartenenza di quel politico. Questo vale per tutti i candidati, dalle comunali al Parlamento.
Lo troveremo nella scheda per la votazione di colore rosso e se dovesse vincere il sì, verrebbe abrogato il decreto e si cancellerebbe così l’automatismo.

Quesito numero 2: misure cautelari
Il quesito numero due vuole limitare le misure cautelari, le limitazioni alla libertà personale che, in fase di indagine, il pm (pubblica accusa) può chiedere di applicare su un indagato.
Il quesito recita: “Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni” ?”.
Lo troveremo nella scheda per la votazione di colore arancione e se dovesse vincere il sì, verrà abrogata la motivazione della possibile reiterazione del reato. Questo non significa che un killer potrebbe restare a piede libero perché resterebbe in vigore la carcerazione preventiva per chi commette reati più gravi, ma si porrebbe un freno alla carcerazione preventiva, di cui in Italia si fa spesso uso per giustificare l’arresto.

Quesito numero 3: separazione delle carriere dei magistrati
Il quesito numero 3 riguarda la separazione delle carriere dei magistrati. Il nostro sistema giustizia di basa tutto su una separazione delle parti. C’è il pm che accusa, ci sono gli avvocati che difendono e poi ci sono i giudici che sono super partes e devono giudicare chi ha ragione fra accusa e difesa. Al momento c’è permeabilità fra chi accusa e chi giudica.
Il quesito recita: “Volete voi che siano abrogati: l’ “Ordinamento giudiziario” approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché’ per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché’ in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, ne’ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario.
Lo troveremo nella scheda per la votazione di colore giallo e se dovesse passare il sì, il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera che ruolo vuole avere: se la funzione giudicante o requirente, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale.

Quesito numero 4: valutazione dei magistrati
Il quesito numero quattro del referendum mira ad abrogare le norme sulle competenze dei membri laici nei Consigli giudiziari. Il Csm ha fra le sue funzioni quello di valutare l’operato dei magistrati. Lo fa sulla base delle valutazioni che arrivano dai Consigli giudiziari, che sono organi ausiliari composti da cariche appartenenti alla magistratura e laici (professori universitari e avvocati) sparsi nei territori. Ad oggi la valutazione della professionalità e della competenza dei magistrati viene fatta solo dai magistrati che compongono i Consigli e non dai laici.
Il quesito recita: “Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?”.
Lo troveremo nella scheda per la votazione di colore grigio e se dovesse passare il sì, anche i professori universitari e gli avvocati potrebbero dire la loro nel giudizio dei magistrati, incidendo sulle relazioni che poi arrivano sulla scrivania del Csm. Così si uscirebbe dal cerchio per cui sono sempre i magistrati a giudicare altri magistrati.

Quesito numero 5: riforma Csm
Il quesito numero cinque va a modificare le modalità con cui si eleggono i membri del Csm, l’organo di rilievo costituzionale attraverso il quale la magistratura (civile e penale) si autogoverna, serve anche a garantirne l’autonomia e l’indipendenza. Il referendum vuole cambiare il sistema di elezione della maggioranza togata. Ad oggi infatti un magistrato che vuole essere eletto, deve trovare dalle 25 alle 50mila firme per essere eletto.
Il quesito recita: “Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta?”.
Lo troveremo nella scheda per la votazione di colore verde e se dovesse vincere il sì, verrebbe eliminata la raccolta firme e si tornerebbe alla legge originale del 1958, che prevedeva che tutti i magistrati in servizio potessero proporsi come membri del Csm presentando semplicemente la propria candidatura.


Commenta per primo