Nuova Proposta di Legge per la Protezione Civile Regionale
La proposta di legge “Disciplina del sistema regionale di protezione civile” è stata presentata, rispettando i principi del Codice della Protezione civile (D.lgs. 1/2018). Questa proposta è composta da 32 articoli, suddivisi in 7 Capi.
Il Capo I stabilisce l’organizzazione e il funzionamento del sistema di protezione civile a livello regionale, in riferimento alla legislazione nazionale. Questo prevede l’impegno e il coinvolgimento di cittadini, istituzioni e strutture pubbliche e private a tutti i livelli per salvaguardare l’integrità fisica, la vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o umana.
Il Capo II identifica le attività di protezione civile, tra cui la formazione per il volontariato, i tecnici e gli amministratori, e la sensibilizzazione dei cittadini. Inoltre, definisce le componenti del Sistema regionale di protezione civile, il Comitato Consultivo Regionale permanente (CCR), il Comitato Operativo Regionale (COR), gli Ambiti territoriali e organizzativi ottimali, il Piano di protezione civile regionale e le linee guida per i piani di protezione civile a vari livelli (provinciale, di Ambito ottimale e comunale).
Il Capo III dettaglia l’organizzazione del Sistema Regionale di protezione civile, a partire dalla definizione della Struttura regionale e proseguendo con l’individuazione delle Strutture operative regionali. Tra queste, fondamentale è il Volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco territoriale.
Il Capo IV riguarda il rischio incendi boschivi nelle distinte attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Questo rischio era precedentemente inserito nella legge regionale 28/2001 (Testo unico regionale per le foreste), mentre ora viene ripreso nella nuova normativa.
Il Capo V si occupa della gestione delle emergenze di rilievo regionale e autorizza la partecipazione della Regione a interventi nazionali ed internazionali. Per la gestione delle emergenze di rilievo regionale è prevista una semplificazione delle procedure per accelerare i tempi. Dopo una approfondita ricognizione sull’effettivo impatto dell’evento, la Giunta regionale individuerà le risorse finanziarie necessarie e per l’avvio degli interventi più urgenti, autorizzando la spesa nell’ambito delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
Il Capo VI riguarda la partecipazione del volontariato organizzato. Viene prevista una disciplina complessiva volta alla promozione e al sostegno dell’azione del volontariato organizzato, prevedendo aggiornamenti e sistematizzazione delle disposizioni finalizzate alla promozione dell’addestramento e la formazione, oltre a favorirne l’integrazione in tutte le attività di protezione civile.
Infine, il Capo VII comprende misure e strumenti organizzativi e finanziari volti alla realizzazione delle attività di protezione civile. Viene istituito il Fondo per le emergenze regionali, finalizzato a contribuire al finanziamento di spese di prima emergenza ed interventi urgenti a seguito di eventi calamitosi con un impatto, in termini di danno, tale da non giustificare il ricorso alla deliberazione dello stato di emergenza nazionale.
I relatori in Aula saranno, per la maggioranza, il presidente della Commissione, Valerio Mancini, e per la minoranza, Michele Bettarelli.

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