Umbria Olii S.p.A, arriva richiesta di rettifica del legale dell’Azienda 

I danni patiti da Umbria Olii S.p.A. sono stati accertati

Umbria Olii Insiste per il Risarcimento di 35 Milioni di Euro
foto Troccoli

Umbria Olii S.p.A, arriva richiesta di rettifica del legale dell’Azienda

Vi invito a voler cortesemente rettificare ciò che è stato diffuso attraverso i media al fine di ristabilire la verità. Preciso, anzitutto, che non vi è stata e non c’è alcuna persecuzione da parte di Umbria Olii S.p.A. e del suo all’epoca legale rappresentante, Sig. Giorgio Del Papa (che ha scontato la pena inflittagli in sede penale) nei confronti di nessuno. Umbria Olii S.p.A. si è limitata in sede civile a chiedere quello che le è stato riconosciuto in via definitiva nel giudizio penale.

La Corte di Appello, prima, con sentenza n. 1228/13, e la Corte di Cassazione, Sez. IV penale, poi, con sentenza n. 36024/2015, hanno, infatti, stabilito che l’evento del 25/11/2006 è ascrivibile a colpa concorrente sia dell’Impresa Manili che di Umbria Olii S.p.A. Stante il passaggio in giudicato di tali decisioni, Umbria Olii S.p.A. ha chiesto i danni, nella misura dei concorsi stabiliti (1/3), da essa subiti.

I danni patiti da Umbria Olii S.p.A. sono stati accertati nella loro precisa entità giudizialmente in sede di accertamento tecnico preventivo disposto dal Tribunale di Spoleto nel pieno contraddittorio delle parti e convalidato, all’esito, nel solo quantum, con provvedimento del Tribunale in data 28/10/2008. L’appello in sede civile contro la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 673/2019 e il fattuale ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 605/2023, sono stati introdotti per annullare la sentenza della Corte di Appello e già prima quella del Tribunale, che, diversamente da quanto affermato nel giudizio penale in via irrevocabile, hanno statuito che il tragico incidente sarebbe accaduto per fatto e colpa esclusiva di Umbria Olii S.p.A.

Ciò non è affatto vero ed è escluso dalla sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 1228/2013, secondo cui “Sul piano del giudizio controfattuale è fin troppo agevole rilevare che in assenza della saldatura non vi sarebbe stato il sinistro (anche se sarebbe meglio precisare solo che non vi sarebbe stato quel sinistro, quello specifico giorno). La violazione dell’art. 250 DPR 547/55, ascrivibile al Manili, implica dunque il suo concorso di colpa…” (vd. pag. 178). Secondo tale sentenza, infatti, l’evento si è verificato per aver trasgredito l’impresa appaltatrice Manili il divieto di cui all’art. 250 del DPR n. 547/55. Tale divieto, oltre che imposto dalla legge, peraltro, era stato imposto anche da Umbria Olii S.p.A., che non aveva rilasciato all’impresa alcuna autorizzazione alla saldatura, in luogo della quale, invece, era stata stabilita, quale modalità di posa in opera delle passerelle sui serbatoi all’esterno, quella dell’imbullonatura (come espressamente indicata nell’offerta Manili n. 96), confermata nei giudizi anche dall’audizione del titolare dell’impresa La.Fer., alla quale Manili si era rivolta per l’esecuzione del lavoro che non è stato eseguito per infortunio del suo titolare Francescangeli.

L’impresa Manili era e risulta, poi, assicurata con Unipolsai S.p.A., la quale, costituendosi in giudizio, ha estromesso l’intero debito dell’impresa Manili per danni nei confronti di Umbria Olii S.p.A.. L’espromissione, notoriamente, fa sì che alla fine i danni, a favore di Umbria Olii S.p.A., dovranno essere risarciti da Unipolsai S.p.A. e di qui l’ulteriore conferma dell’assenza di alcuna persecuzione delle vittime, le quali, siccome dipendenti dell’impresa Man

ili, beneficiano, in quanto tali, della garanzia assicurativa della stessa impresa e quindi degli effetti dell’espromissione (art. 1272 c.c.) effettuata da Unipolsai S.p.A., che dovrà essere tenuta al risarcimento del danno, sgravando così da ogni peso le stesse vittime e consentendone il loro ristoro, già, ancorché in parte, percepito da Unipolsai S.p.A. e oggetto di rivalsa da parte della stessa Unipolsai S.p.A. nei confronti di Umbria Olii S.p.A..

Attraverso i media, invece, è passato un messaggio diverso: quello erroneo di un asserito accanimento di Umbria Olii S.p.A. nei confronti delle vittime che nel giudizio sono presenti unicamente perché parti necessarie da un punto di vista tecnico-processuale. Essendovi tra le parti, Umbria Olii S.p.A. e impresa Manili e, per essa, ora, i suoi successori, un rapporto di dare e avere, che dà luogo, notoriamente, a compensazione dei crediti e debiti reciproci, è chiaro come tutto sarà regolato al termine del contenzioso, che avrà luogo di qui a poco con la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.

L’impresa Manili, peraltro, dopo l’evento è stata subito posta in liquidazione e cancellata dal Registro delle Imprese, con la conseguenza che, qualsiasi eventuale pagamento che dovesse avvenire in favore dei suoi successori, sarebbe poi oggettivamente irripetibile, ragion per cui i pagamenti sono attualmente sospesi.

Di tutto quanto precede vi è preciso riscontro documentale che, se richiesto, vi potrà essere fatto tenere. Confido nel vostro intervento finalizzato a una corretta ricognizione della fattispecie concreta e, restando in attesa della dovuta rettifica, porgo distinti saluti e ringraziamenti.

avv. Giuseppe La Spina

 

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