Corte Tributaria Umbria: imposta unica grava solo sui bookmaker
Scommesse – La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria ha accolto i ricorsi presentati contro sette accertamenti fiscali emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) nei confronti di gestori di agenzie di scommesse non titolari di concessione, operanti per conto del bookmaker estero Stanleybet. Le sentenze hanno escluso l’obbligo di versamento dell’imposta unica da parte dei gestori dei punti scommesse, chiarendo l’ambito soggettivo della normativa fiscale vigente a partire dal 2016.
Gli atti impugnati erano fondati su una ricostruzione induttiva della base imponibile, determinata calcolando il triplo della raccolta media provinciale, a fronte dell’assenza di dati ufficiali derivanti dal mancato collegamento al Totalizzatore Nazionale. Secondo l’impostazione dell’Amministrazione, l’attività sarebbe stata da considerarsi illecita per mancanza della concessione statale, comportando l’applicazione piena dell’imposta unica sull’intero volume delle giocate.
La Corte umbra ha ritenuto non corretta questa interpretazione, sottolineando come la normativa intervenuta con la legge di stabilità 2016 abbia modificato in modo sostanziale il regime impositivo applicabile al settore. L’imposta unica non è più considerata indiretta e fondata sulla raccolta, ma diretta e calcolata sul margine operativo lordo dell’attività, ossia la differenza tra le somme giocate e le vincite pagate. Tale criterio, secondo quanto stabilito dai giudici, deve essere applicato in modo uniforme a tutti i soggetti operanti nel settore, indipendentemente dal possesso di una concessione o dalla connessione ai sistemi di controllo statali.
Il Collegio ha osservato come il cambiamento normativo abbia ridefinito la soggettività passiva dell’imposta, gravando esclusivamente sui bookmaker, ossia i titolari effettivi della raccolta e dei ricavi, e non più sui gestori fisici dei punti vendita che agiscono in qualità di meri intermediari commerciali. Tale interpretazione è stata ritenuta conforme ai principi di diritto dell’Unione Europea e al principio di capacità contributiva, che richiede la tassazione in capo a chi effettivamente realizza un reddito.
I sette accertamenti impugnati erano rivolti a titolari di agenzie di scommesse che operavano sotto mandato del bookmaker Stanleybet, società regolarmente autorizzata in altri Paesi dell’Unione Europea ma priva di concessione italiana. La difesa legale, curata dallo Studio Agnello, ha evidenziato come i gestori non percepissero utili dalla raccolta delle scommesse, ma esclusivamente un compenso contrattuale predeterminato, privo di legame con l’andamento economico delle giocate. Da qui la tesi, accolta dai giudici, secondo cui la pretesa impositiva rivolta ai gestori fosse infondata, non essendo essi i destinatari dell’obbligazione tributaria.
Scommesse
La decisione della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado conferma un orientamento giurisprudenziale in progressiva evoluzione, teso a superare l’automatismo tra mancanza di concessione e presunzione di evasione. In particolare, i giudici hanno ribadito come non sia sufficiente l’assenza di autorizzazione statale per legittimare l’imposizione fiscale sul gestore, in mancanza di una reale partecipazione ai ricavi dell’attività di raccolta.
L’elemento centrale del contenzioso ha riguardato il principio di uguaglianza nel trattamento fiscale, che impone un’applicazione uniforme dell’imposta unica nei confronti di tutti gli operatori, senza distinzioni fondate su condizioni formali, quali la disponibilità di concessione o l’affiliazione a determinati circuiti di controllo. La normativa post-2016, secondo la Corte, è finalizzata a colpire il risultato economico dell’attività di scommessa e non il volume della raccolta, in linea con una concezione moderna della fiscalità fondata sulla capacità contributiva reale.
Le sentenze assumono rilievo nel contesto delle numerose controversie ancora in corso tra l’Agenzia delle Dogane e i gestori di centri affiliati a bookmaker comunitari non concessi in Italia. Il principio espresso dai giudici umbri potrebbe costituire un precedente vincolante in grado di orientare le decisioni future in materia di imposizione fiscale sulle scommesse raccolte al di fuori del circuito concessorio nazionale.
Con questa serie di pronunce, la Corte umbra ha contribuito a chiarire il perimetro applicativo dell’imposta unica e i criteri di determinazione della base imponibile, rafforzando l’interpretazione secondo cui il tributo deve colpire il soggetto che realizza effettivamente l’utile economico derivante dall’attività di intermediazione nel gioco, ovvero il bookmaker estero. La distinzione tra chi organizza l’attività e chi si limita a fornire un servizio accessorio assume così valenza determinante ai fini dell’individuazione del soggetto passivo.

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