Morte Davide Piampiano: Fabbri ha valutato erroneamente lo sparo

Morte Davide Piampiano: Fabbri ha valutato erroneamente lo sparo

Il gup di Firenze deposita le motivazioni su omicidio colposo

Depositate le motivazioni della condanna

Morte Davide Piampiano – Venticinque pagine dense di passaggi giudiziari. Il gup Davide Gugliotta – tribunale di Firenze – ha depositato il 25 maggio le motivazioni della sentenza che il 22 dicembre scorso ha condannato Piero Fabbri a quattro anni e due mesi per omicidio colposo aggravato. Il fatto risale a tre anni fa, gennaio 2022. Un colpo di fucile esploso durante una battuta al cinghiale nei boschi di Assisi ha ucciso Davide Piampiano, ventiquattrenne.

L’errore di valutazione del cacciatore

Il giudice è netto nel ricostruire la dinamica cognitiva dell’imputato. Scrive testualmente: tutti gli elementi convergenti inducono a ritenere che Fabbri abbia sbagliato, con grave colpa e nonostante l’astratta prevedibilità dell’evento, nella valutazione delle possibili conseguenze del proprio gesto. L’uomo era a conoscenza della presenza di Piampiano nella zona. Questo passaggio rappresenta il cuore della responsabilità colposa.

Escluso il dolo eventuale

La famiglia della vittima aveva chiesto una qualifica giuridica più severa. Il gup ha però escluso l’omicidio con dolo eventuale. A sostegno di questa decisione, il magistrato richiama diversi elementi fattuali convergenti. Al momento dello sparo, la visibilità nel fosso delle Carceri era ridotta. La vegetazione limitava ulteriormente il campo visivo. L’intervallo di tempo tra l’avvistamento di quella che Fabbri credeva una preda e l’esplosione del colpo è risultato molto breve. Il proiettile ha centrato Piampiano allo stomaco.

Il comportamento dopo il ferimento

Un capitolo a parte riguarda i minuti successivi allo sparo. Il cacciatore ha tardato a chiamare i soccorsi. Ha inoltre cercato di accreditare una versione alternativa, ovvero il colpo partito accidentalmente dal fucile della stessa vittima. Il giudice interpreta questa condotta come frutto di uno stato d’animo che offuscava la lucidità mentale dopo la consapevolezza di aver colpito mortalmente l’amico.

Tuttavia, per il tribunale non sussistono giustificazioni ragionevoli. La causazione del ferimento colposo avrebbe dovuto indurre Fabbri a richiedere immediatamente aiuti sanitari. Questa omissione è avvenuta senza alcuna valida scusa.

Trasmessi gli atti per omissione di soccorso

Il gup ha disposto la trasmissione degli atti in procura. Si valuterà se il comportamento “dilatorio e attendista” del cacciatore integri il reato di omissione di soccorso. Pur riconoscendo che anche interventi medici tempestivi non avrebbero probabilmente salvato la vita al ventiquattrenne, il giudice sottolinea come l’obbligo di chiamare aiuti scaturisse comunque dal ferimento colposo. Un obbligo che Fabbri ha violato senza plausibile motivazione. La sentenza di primo grado, ora passibile di appello, chiude una prima fase processuale celebrata con rito abbreviato.

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*