Giudice condanna compagnia a 250 euro per passeggero
Il Giudice di Pace di Perugia ha condannato Ryanair al pagamento di una compensazione pecuniaria di 250 euro in favore di un passeggero coinvolto in un prolungato ritardo aereo sul volo FR919 del 22 agosto 2023. Il collegamento, previsto in partenza dall’aeroporto “San Francesco d’Assisi” di Perugia alle 18:05 con arrivo a Barcellona El Prat, ha lasciato terra soltanto alle 00:52 del giorno seguente, accumulando oltre sei ore di ritardo sull’orario previsto.
La decisione è arrivata dopo che la compagnia non ha dato seguito alle richieste stragiudiziali presentate dal passeggero tramite ItaliaRimborso, società che opera nella tutela dei diritti dei viaggiatori. Nonostante i tentativi di composizione bonaria della controversia, Ryanair non ha offerto risposte né riconoscimenti riguardo alla richiesta di risarcimento.
Il giudice ha accolto completamente le tesi avanzate dalla società di assistenza legale, riconoscendo l’applicabilità dell’articolo 7 del Regolamento CE 261/2004, che prevede una compensazione automatica per ritardi superiori a tre ore nei voli di breve distanza. Trattandosi infatti di una tratta inferiore a 1.500 chilometri e avendo il ritardo superato la soglia minima stabilita dalla normativa comunitaria, il diritto alla compensazione forfettaria è stato giudicato fondato, indipendentemente dalla dimostrazione di un danno specifico subito dal passeggero.
La sentenza conferma l’obbligo delle compagnie aeree di rispettare le regole europee in materia di trasporto aereo, anche in presenza di tentativi di eccezione da parte dei vettori. Il tribunale ha ritenuto infondate le eventuali argomentazioni su una presunta decadenza del diritto in tempi più brevi rispetto a quanto previsto dalla normativa europea, ribadendo l’automaticità del diritto alla compensazione in presenza dei presupposti richiesti.
ItaliaRimborso, che ha assistito il passeggero durante tutto l’iter, sottolinea l’importanza della decisione quale rafforzamento della tutela giuridica per chi subisce disservizi simili. La vicenda giudiziaria rappresenta un’ulteriore conferma della consolidata giurisprudenza nazionale favorevole ai viaggiatori aerei, specialmente nei casi in cui le compagnie non collaborano o omettono di rispondere alle istanze formali avanzate in via preliminare.
Il pronunciamento del giudice si inserisce in un contesto di crescente sensibilizzazione sulla tutela dei diritti dei consumatori nel settore del trasporto aereo, dove ritardi, cancellazioni e overbooking continuano a generare contenziosi. La vicenda, inoltre, mette in evidenza il ruolo centrale delle società di tutela come ItaliaRimborso, che agiscono in rappresentanza dei passeggeri per ottenere quanto previsto dalla legge, anche in sede giudiziale.
Ryanair, già destinataria di numerose contestazioni analoghe in Europa, dovrà corrispondere ora al passeggero il risarcimento stabilito, in osservanza delle disposizioni comunitarie. La decisione del tribunale potrà costituire un precedente utile per altri casi simili.

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