Voli in ritardo, la stretta UE sulle esenzioni per i vettori

Voli in ritardo, la stretta UE sulle esenzioni per i vettori

Restrizioni al traffico: serve provare una causa eccezionale

📌 FLASH NEWS – Le restrizioni al traffico aereo non escludono automaticamente la compensazione per i ritardi. La Corte UE chiede ai vettori di dimostrare la natura eccezionale della causa. La vicenda riguarda una richiesta pari a 400 euro.


Le compagnie aeree devono dimostrare l’origine eccezionale delle restrizioni al traffico per poterle invocare come motivo di esenzione dalla compensazione ai passeggeri. Il semplice richiamo a un provvedimento delle autorità aeronautiche non basta. È il principio stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-108/26 RX, relativa a un collegamento arrivato a destinazione con oltre tre ore di ritardo. La valutazione deve riguardare le ragioni della misura, attraverso un esame concreto delle circostanze che hanno provocato il disservizio.

Il viaggio e la richiesta di 400 euro

La controversia nasce da un volo che, nel luglio 2023, avrebbe dovuto trasportare una passeggera da Smirne, in Turchia, a Varsavia, in Polonia. L’arrivo avvenne con un ritardo superiore alle tre ore.

Prima di quel collegamento, lo stesso aeromobile aveva percorso la tratta tra Katowice e Smirne. Questa rotazione aveva accumulato un ritardo per una decisione di gestione del traffico aereo, collegata alle limitazioni dello spazio aereo di Ungheria e Romania introdotte per condizioni meteorologiche avverse. Dopo l’atterraggio a Smirne si era aggiunto un guasto tecnico, la cui riparazione aveva richiesto oltre due ore.

Per il disservizio era stata avanzata una richiesta di 400 euro, nell’ambito delle tutele previste dal Regolamento europeo 261/2004. Il giudice polacco aveva però individuato un elemento decisivo: eliminando dal conteggio il tempo attribuito alla gestione del traffico, il ritardo residuo sarebbe risultato inferiore alle tre ore.

La verifica sulle ragioni della restrizione

Il quesito sottoposto ai giudici europei riguardava quindi le condizioni necessarie per considerare eccezionale una decisione di controllo del traffico aereo, indicato anche con la sigla ATC.

Secondo la Corte, i vettori incontrano ordinariamente questi provvedimenti nello svolgimento della propria attività. Per ottenere l’esenzione devono pertanto dimostrare che l’evento all’origine della restrizione sia estraneo al normale esercizio del trasporto aereo e sottratto al loro effettivo controllo.

L’accertamento non può fermarsi all’esistenza della decisione amministrativa. Deve risalire alla sua causa e verificarne le caratteristiche.

Come distinguere le diverse componenti del ritardo

Un ulteriore passaggio riguarda i disservizi prodotti da più fattori. Quando concorrono una circostanza eccezionale e altre cause, occorre separare i rispettivi tempi.

Dal ritardo complessivo può essere sottratta soltanto la durata effettivamente imputabile all’evento eccezionale. Il calcolo permette di stabilire se la parte restante raggiunga la soglia rilevante per la compensazione. Nel caso esaminato, questa distinzione incide sulla valutazione delle conseguenze delle restrizioni rispetto a quelle del guasto tecnico.

Il riesame della decisione del Tribunale

La pronuncia interviene anche sul piano dell’interpretazione del diritto europeo. La Corte ha annullato, limitatamente alla parte riesaminata, una precedente sentenza pregiudiziale del Tribunale dell’Unione europea, ritenendola lesiva dell’unità e della coerenza dell’ordinamento dell’Unione. Si tratta del primo annullamento di questo tipo.

La posizione di ItaliaRimborso

Felice D’Angelo, amministratore delegato di ItaliaRimborso, interpreta la decisione come un rafforzamento delle garanzie dei viaggiatori. Nel suo commento sottolinea la necessità di motivazioni verificabili quando una compagnia respinge una richiesta di compensazione.

Per D’Angelo, l’obbligo del vettore di fornire elementi concreti sulle cause del ritardo può favorire maggiore trasparenza. Invita inoltre i passeggeri interessati da ritardi superiori alle tre ore a esaminare le ragioni del disservizio prima di rinunciare alla propria richiesta.

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