Truffe online, una piaga, che fare? Giasprini, Esistono strumenti di tutela

Truffe online, una piaga, che fare? Giasprini, Esistono strumenti di tutela

Avv. Isabella Giasprini
(Dirigente provinciale “Unione Nazionale Consumatori”-Umbria-) Truffe online, una piaga, che fare? Giasprini, Esistono strumenti di tutela Assistiamo di giorno in giorno al proliferare di truffe digitali che fanno leva sulla ingenuità dei consumatori. I c.d. “contratti a distanza”, includendo quelli conclusi via internet, sono previsti e sanciti dal Codice del Consumo ed è pattuito un termine di trenta giorni, salvo diversa deroga convenuta da ambo le parti, entro il quale, l’alienante è obbligato ad adempiere. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che l’obbligazione contrattuale sia andata a buon fine, il venditore risulterà a tutti gli effetti, inadempiente. Pertanto, in tal caso, il consumatore sarà pienamente legittimato a risolvere il contratto per inadempimento dell’alienante, oltre a poter esigere un congruo risarcimento del danno.

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Il consumatore, dunque, potrà rivolgersi ad un professionista, il quale redigerà una raccomandata ovvero una diffida che costituirà una messa in mora, indicando un termine entro il quale risolvere il contratto e la invierà al venditore inadempiente.

Avv. Isabella Giasprini

Consiglio vivamente di sporgere, altresì, denuncia alla polizia postale trattandosi di truffa online con la duplice “ratio” di tutelare il consumatore, vittima del contegno truffaldino e di contribuire al contempo a prevenire ed a reprimere tale tipologia di reati. E’ opportuno che il consumatore conservi accuratamente il cartaceo e la corrispondenza di posta elettronica intercorsa con la controparte, per precostituirsi delle prove oltre al fatto che il relativo header verrà chiesto dall’autorità affinchè quest’ultima possa munirsi di dettagli preziosi per condurre le indagini.

Congiuntamente all’ordinario strumento della denuncia-querela, nelle ipotesi di mancata consegna del prodotto acquistato o qualora quest’ultimo sia diverso da quello ordinato o nel caso in cui non vengano adempiuti i termini perentori di consegna, il consumatore truffato, potrà, altresì, inviare una segnalazione all’Antitrust ossia all’Agenzia garante della concorrenza e del mercato, specificando, con accuratezza, i dettagli della transazione eseguita.

Spetterà successivamente al Garante

Spetterà successivamente al Garante, aprire una indagine sul caso de quo, notificando eventuali atti al convenuto (persona fisica o giuridica) inadempiente. In conclusione, onde evitare di rappresentarsi lo scenario enunciato, suggerisco sempre, al consumatore, prima di accingersi ad effettuare acquisti online, di eseguire semplici ma fondamentali controlli che può svolgere anche autonomamente.

Il consumatore, deve accertarsi, attraverso gli strumenti

Il consumatore, deve accertarsi, attraverso gli strumenti offerti dal mercato digitale, che la partita iva della Società del venditore, sia esposta nel sito (pena una multa per chi risulta inottemperante) e, attraverso questa, sarà in grado di risalire alla denominazione della Ditta, alla data di registrazione e comprenderà se si tratterà di una società che si palesa attiva o meno. Spesso, invero, copiose società a responsabilità limitata rivelatesi truffaldine, aprono, frodano e chiudono in un margine temporale limitatissimo. Ergo, occorre essere sempre vigili e attenti!

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