SANITÀ: REQUISITI PER I DIRETTORI AMMINISTRATIVI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA

<p>(UJ.com) PERUGIA - L'Aula di Palazzo Cesaroni, su proposta del consigliere Luigi Masci (PD), con 21 voti favorevoli, 1 contrario (Vinti, Prc) e 3 astenuti (Lupini e Tippolotti, Sinistra per l’Umbria e Dottorini, Verdi per i valori-Idv) astenuti, ha approvato il rinvio del disegno di legge della Giunta regionale che stabilisce i requisiti del direttore amministrativo di azienda sanitaria regionale. Il rinvio è stato richiesto da Masci che lo ha motivato con l’esigenza di compiere in Commissione un ulteriore approfondimento per verificare il contenuto del ddl con quanto stabilito dal decreto legislativo “502/91”.</p>
<p>Contrario alla proposta si è dichiarato il capogruppo di Rifondazione comunista Stefano Vinti, che ha parlato di rinvio “incomprensibile, su un atto già discusso ampiamente dalla Commissione e confrontato con la Giunta”. Il rinvio in Commissione, secondo Vinti, andrebbe inoltre a gravare “sul già pesante carico di atti importanti all’esame dell’organismo”. A favore della proposta di rinvio si è espresso invece il consigliere Enrico Sebastiani (FI-Pdl) che ha anche aggiunto una spiegazione di merito dell’atto, definito inutile, in quanto “norma una situazione già ampiamente prevista nel decreto legislativo ‘502/’91’”. Mettendo in votazione l’atto, il presidente del Consiglio regionale, Fabrizio Bracco ha precisato che il ddl sarà riproposto nella prossima seduta utile dell’Assemblea.</p>
<p>Il disegno di legge in questione integra l’articolo 3, comma 7 del dlgs “502/’91” e stabilisce che l'incarico di direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali “è conferito a soggetti in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione”. Si stabilisce inoltre che nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale “non possono comunque coesistere un direttore generale e un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario: uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario”.</p>
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