<p>(UJ.com) PERUGIA - L'Aula di Palazzo Cesaroni, su proposta del consigliere Luigi Masci (PD), con 21 voti favorevoli, 1 contrario (Vinti, Prc) e 3 astenuti (Lupini e Tippolotti, Sinistra per lUmbria e Dottorini, Verdi per i valori-Idv) astenuti, ha approvato il rinvio del disegno di legge della Giunta regionale che stabilisce i requisiti del direttore amministrativo di azienda sanitaria regionale. Il rinvio è stato richiesto da Masci che lo ha motivato con lesigenza di compiere in Commissione un ulteriore approfondimento per verificare il contenuto del ddl con quanto stabilito dal decreto legislativo 502/91.</p>
<p>Contrario alla proposta si è dichiarato il capogruppo di Rifondazione comunista Stefano Vinti, che ha parlato di rinvio incomprensibile, su un atto già discusso ampiamente dalla Commissione e confrontato con la Giunta. Il rinvio in Commissione, secondo Vinti, andrebbe inoltre a gravare sul già pesante carico di atti importanti allesame dellorganismo. A favore della proposta di rinvio si è espresso invece il consigliere Enrico Sebastiani (FI-Pdl) che ha anche aggiunto una spiegazione di merito dellatto, definito inutile, in quanto norma una situazione già ampiamente prevista nel decreto legislativo 502/91. Mettendo in votazione latto, il presidente del Consiglio regionale, Fabrizio Bracco ha precisato che il ddl sarà riproposto nella prossima seduta utile dellAssemblea.</p>
<p>Il disegno di legge in questione integra larticolo 3, comma 7 del dlgs 502/91 e stabilisce che l'incarico di direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali è conferito a soggetti in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Si stabilisce inoltre che nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non possono comunque coesistere un direttore generale e un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario: uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario.</p>
<p> </p>
Commenta per primo