Perugia, 23/05/2012 ore 11.07

Salute

SALUTE - ZANZARA TIGRE/ DAL PRIMO APRILE PARTE L’ATTIVITA’ DI DISINFESTAZIONE

 
30/03/2010 ore 14.19

(UJ.com) PERUGIA - Per prevenire e controllare la proliferazione della zanzara comune e della zanzara tigre anche nelle aree private, con una ordinanza del sindaco è stabilito che nel periodo che va dal 1° aprile al 31 ottobre prossimi si fa obbligo a tutti i cittadini, agli amministratori condominiali, ai proprietari di attività industriali, artigianali e commerciali con particolare riferimento alle attività di rottamazione e di stoccaggio di materiali di recupero e di ricostruzione di pneumatici e di altri materiali, ai responsabili dei cantieri e ai conduttori di orti, di seguire alcune prescrizioni. Ne dà notizia l’assessore Lorena Pesaresi (Ambiente) che, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL n° 2, ha programmato anche per il 2010 l’attività di disinfestazione delle aree pubbliche, attraverso trattamenti larvicidi e/o insetticidi delle aree a maggior rischio.

 

Sulla base dei monitoraggi effettuati sul territorio è, infatti, emersa la presenza di numerosi siti di riproduzione ideali per queste specie di insetti. Alcuni di questi siti sono individuabili anche in aree di proprietà privata (contenitori per l’acqua, vasconi per irrigazione, raccolte temporanee di acqua stagnante, tombini, copertoni di pneumatici, ecc). Di seguito le indicazioni da seguire: Non abbandonare, sia in luogo pubblico sia in proprietà private, contenitori e oggetti di qualsiasi natura e dimensione nei quali potrebbero raccogliersi acque piovane e di conseguenza, svilupparsi larve di zanzara; e di eliminare nelle proprietà private, negli orti, nei giardini, nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua piovana in contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l’uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni, carriole o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l’acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge; coprire eventuali contenitori di acqua, nei quali debba necessariamente permanere (vasche di cemento, bidoni, o altri materiali per le attività lavorative)

 

con coperchi a tenuta ermetica o con zanzariere con maglia molto fitta ben fissate; svuotare settimanalmente l’acqua accumulata sui teli delle piscine; introdurre pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara, nelle vasche e nelle fontane ornamentali dei giardini; effettuare trattamenti contro le larve di zanzara nei tombini e nelle caditoie di raccolta dell’acqua piovana presenti nelle proprietà private, utilizzando idoneo prodotto antilarvale registrato e regolarmente autorizzato dal Ministero della Sanità per tale uso; non accatastare all’esterno, presso le attività artigianali, industriali e commerciali, pneumatici scoperti di veicoli stradali o, nell’impossibilità di procedure al loro stoccaggio al coperto, proteggerli in modo idoneo per impedire la raccolta di acqua al loro interno (mediante tettoie stabili, ove possibile, o con teloni impermeabili fissati e ben tesi in modo da impedire raccolte d’acqua sui teli stessi); a coloro che gestiscono attività di lavorazione di pneumatici di provvedere, nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici, alla disinfestazione degli stessi ogni 15 giorni mediante l’impiego di prodotti insetticidi piretroidi oppure ogni 20 giorni nel caso di impiego di prodotti larvicidi e di comunicare, in questi casi,

 

la data e l’ora del trattamento insetticida e/o larvicida, nonché il tipo di sostanza utilizzata, via fax o via e-mail, all’U.O.S. DDD del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL n.2 (fax 0755412460; e-mail: zanzara@ausl2.umbria.it ) che provvederà ai controlli necessari; a coloro che gestiscono attività di rottamazione delle auto di provvedere alla disinfestazione mensile delle aree, in cui si esercitano dette attività, con idonei nebulizzatori con prodotti insetticidi piretroidi e di comunicare la data e l’ora del trattamento insetticida nonché il tipo di sostanza utilizzata, via fax o e-mail, all’U.O.S. DDD del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL n.2 che provvederà ai controlli necessari; agli amministratori dei condomini di comunicare entro il 30 di giugno, all’U.O.S. DDD del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL n.2 i condomini da loro amministrati per i quali è stato attivato il programma degli interventi larvicidi, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua i trattamenti, il prodotto impiegato, od altra eventuale modalità organizzativa (il prodotto larvicida può essere acquistato nelle farmacie e negli esercizi di materiali per agricoltura e collocato

 

autonomamente secondo la cadenza indicata in etichetta). La mancata osservanza di quanto stabilito è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 100 per i privati cittadini e da € 250 a € 500 per gli amministratori di condominio e per le aziende artigianali od industriali. Inoltre, in caso di inosservanza di quanto previsto dall’ordinanza, l’esecuzione degli interventi di disinfestazione necessari, avverrà d’ufficio da parte della Azienda U.S.L. n.2 e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti.
video


Bookmark and Share


Tags:  di   la   il   del   della   per   che   le   con   da   al   Si   dei   alla   nel   delle   anche   degli   dal   ai   e   attivita   nei   loro   nelle   via   quali   prodotti   azienda   acqua   prevenzione   private   necessari   Aree   proprieta   fax   industriali   dipartimento   materiali   amministratori   artigianali   usl   contenitori   mail   Zanzara   pneumatici   ddd   disinfestazione   insetticidi   larve   larvicidi  
Loading...


    Cerca con WIKIPEDIA

    Umbriajournal.com - Fondato e diretto da Marcello Migliosi Reg. n. 14/2004 R.P. Trib. Perugia 12 05 2004
    Tutto il materiale pubblicato su UMBRIAjournal.com e' di esclusiva proprieta' di UJcom ed e' coperto da Copyright internazionale.
    Ne e' consentito l'utilizzo, alla carta stampata, a patto che se ne citi la fonte.