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REGIONI: CDM IMPUGNA LEGGI MOLISE, UMBRIA E CALABRIA
(UJ.com) PERUGIA - Il Consiglio dei Ministri di oggi ha impugnato, su proposta del ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, leggi regionali delle Regioni Molise, Umbria e Calabria. In particolare, per la Regione Molise il Cdm ha impugnato la L.r.n.3/2009 recante: ''Legge finanziaria regionale 2010''. La legge in esame, spiega una nota del dipartimento per i rapporti con le Regioni, e' illegittima in relazione ad alcuni articoli in materia di personale. In particolare, vengono previste alcune misure (determinazione buoni pasto e indennita' supplementare ad alcune categorie di personale) che vanno invece disciplinate dalla contrattazione collettiva e non dalla legge.
Inoltre, in merito all'organizzazione del Servizio sanitario regionale, i singoli interventi previsti per il personale non sono in linea con il piano per il rientro dal disavanzo sanitario e con quanto disposto nel Tavolo tecnico per i programmi operativi del nuovo patto per la salute e violano l'art.117, comma 3 della Costituzione in materia di coordinamento di finanza pubblica. Infine, la Giunta regionale promuove e disciplina le funzioni dell'informatore medico - scientifico aziendale. L'istituzione della figura di informatore nell'ambito dell'Azienda sanitaria regionale non contemplata dal vigente assetto ordinamentale del Servizio nazionale Sanitario, si pone in contrasto con la competenza statale in materia di professioni.
Per la Regione Umbria, il Cdm ha impugnato la L.r.n.3/2010 recante: ''Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarita' contributiva per i lavori pubblici''. La legge della Regione Umbria contiene la disciplina per l'esecuzione di lavori e opere pubbliche e disposizioni in materia di regolarita' contributiva per i lavori pubblici ed e' censurabile relativamente a numerose norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Infatti, essa, attribuendo alla Regione la competenza a disciplinare ambiti rientranti nella potesta' legislativa esclusiva dello Stato, contrasta con quanto affermato dall'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006 o ''Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture''.
Inoltre, talune norme regionali violano disposizioni statali di principio su aspetti che, ai sensi del citato articolo 4, comma 2, del d.lgs 163/2006, costituiscono materie di potesta' legislativa concorrente. Per la Regione Calabria la L.r.n.5/2010 recante: ''Attuazione dell'Intesa sancita in data 1* aprile 2009, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia. - Approvata dal Presidente della Giunta Regionale quale commissario ad acta con Decreto n. 24 del 9 febbraio 2010''. Il Consiglio dei Ministri nella seduta odierna, su proposta del Ministro Raffaele Fitto, ha sollevato conflitto di attribuzione contro la promulgazione e la pubblicazione della legge sul piano casa della Calabria e nel contempo, la questione di legittimita' costituzionale, ai sensi dell'art.127 Cost., riguardo agli articoli 1 e 2 della legge.
Si premette, spiega la nota, che la Regione Calabria e' l'unica regione ad aver subito il commissariamento, con la delibera del Consiglio dei Ministri in data 17/12/2009, a seguito della persistente inerzia nell'emanazione della legge attuativa dell'Intesa del 1* aprile 2009. In particolare, e' stata contestata la violazione del principio della leale collaborazione sia con riferimento al rapporto che vincola il Presidente della Regione, in qualita' di commissario ad acta, all'osservanza di tutte le direttive governative, sia - per cio' che riguarda le disposizioni della legge - in quanto subordina la attuazione della legge stessa ad una successiva delibera di Giunta, con ulteriore differimento dei termini per la concreta attuazione dell'intesa.
E' stato inoltre contestato il mancato rispetto della normativa piu' restrittiva in materia ambientale nelle zone ad elevato rischio idrogeologico. Il Consiglio dei Ministri ha infine rinunciato all'impugnativa delle seguenti leggi regionali: Regione Calabria l.r.n.15/2009 recante: ''Norme per l'esercizio delle attivita' di pescaturismo e ittiturismo'', l.r.n.28/2009 recante: ''Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale'', l.r.n.40/2009 recante: ''Attivita' estrattive nel territorio della Regione Calabria''. Regione Basilicata l.r.n.38/2009 recante: ''Disciplina della professione di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada''.





