Perugia, 09/02/2012 ore 06.23

Istituzioni

REGIONI: CDM IMPUGNA LEGGI BASILICATA, UMBRIA E VENETO

 
19/03/2010 ore 16.39

(UJ.com) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri di oggi ha impugnato, su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, la legge regionale.5/2010 del Veneto recante: ''Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprieta' e alla gestione d'impresa''. La legge regionale, che detta norme per favorire e sostenere la partecipazione dei lavoratori dipendenti di societa' di capitali, di societa' di persone e di imprese individuali, alla gestione delle imprese stesse e alla determinazione dei relativi obiettivi, ''presenta aspetti di illegittimita' costituzionale relativamente alla disposizione che prevede la facolta' della Giunta regionale di concedere agevolazioni ai lavoratori e alle imprese che possono consistere anche in esenzioni o riduzioni di tributi.

 

Tali previsioni risultano illegittime sia per la indeterminatezza e l'ampiezza dell'ambito di applicazione, in violazione quindi del principio di buon andamento della Pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, sia per l'attribuzione della competenza a concedere agevolazioni fiscali alla Giunta regionale, spostando la competenza dall'organo legislativo all'organo esecutivo, e determinando quindi la violazione dell'articolo 23 della Costituzione, che prevede la riserva di legge in materia tributaria. Come piu' volte richiamato dalla Corte Costituzionale, e' preclusa alle regioni la facolta' di legiferare su tributi istituiti e disciplinati da legge statale, tra i quali, allo stato delle legislazione vigente, vanno annoverati anche i ''tributi regionali''''. Pertanto le suddette disposizioni sono illegittime per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato. ''Si tratta di impugnativa cautelare, in attesa di una modifica delle norme regionali censurate'' - ha dichiarato il Ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto.

 

''Il Governo quindi - ha affermato - procedera' a rinunciare all'impugnativa, non appena la Regione avra' apportato le necessarie modifiche, gia' concordate''. Il Consiglio dei ministri ha poi impugnato la legge regionale.5/2010 dell'Umbria recante: ''Disciplina delle modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche''. La legge della Regione Umbria in esame, contenente la disciplina delle modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, ''e' censurabile relativamente ad una norma in materia di collaudo statico. Essa, infatti, attribuendo alla Regione il potere di individuare gli interventi edilizi da escludere dal collaudo statico, contrasta con la normativa statale in materia di collaudo statico che costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza, di cui all'art.117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, come desumibile dalla recente sentenza della Corte costituzionale n.21/2010 secondo la quale la sicurezza delle costruzioni, collegata ad aspetti di pubblica incolumita', rientra in detta materia di competenza statale''.

 

Alla Regione Basilicata, il Consiglio dei MInistri ha impugnato tre leggi. La prima, la.4/2010 recante: ''Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 28 del 28 giugno 1994 individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree protette in Basilicata''. La legge regionale, che modifica la L.R. n. 28 del 28 giugno 1994 recante l'individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree protette in Basilicata, ''presenta aspetti di illegittimita' costituzionale in quanto prevede la possibilita' di derogare ai divieti stabiliti, mediante un regolamento provvisorio fino all'approvazione del Piano del Parco. I divieti, nei parchi, di attivita' e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, sono invece affermati nella legge quadro sulle aree protette (l.n.394/1991) con norme che attengono a principi generali di salvaguardia dell'ambiente. La previsione regionale si presenta quindi difforme dalla normativa statale di riferimento, che afferisce alla materia della ''tutela dell'ambiente e dell'ecosistema'', violando l'art. 117, co. 2, lett s) della Costituzione''.

 

La seconda, la 10/2010 recante: ''Modifiche all'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42''. Con delibera del 19/02/2010, il Governo ha impugnato l'articolo 11 della l.r. Basilicata n. 42/09, in quanto, nel modificare l'art. 14, comma 1 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31, la norma amplia la sfera dei destinatari per la stabilizzazione dei lavoratori precari. Con l'odierno intervento normativo, la Regione, all'articolo 1, nel modificare lo stesso articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n.42 , ''non si adegua ai rilievi governativi ma ne replica il contenuto ampliando la platea dei destinatari. La legge, infatti, prevede la stabilizzazione di alcune categorie di lavoratori che hanno avuto contratti per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 ''o in essere'', modificando tale ultimo requisito rispetto alla precedente previsione per cui i contratti di cui sopra dovevano essere sia della stessa durata che ''in essere'' al momento dell'entrata in vigore della legge.

 

Ampliando ancor di piu' la sfera dei destinatari, quindi, non si puo' che ribadire il contrasto con la normativa statale di cui alla precedente impugnazione sopra riportata e di cui si richiama interamente il contenuto. La norma in esame non essendo in linea con la vigente normativa nazionale su richiamata, comporta una lesione dei principi stabiliti dall'art. 117 della Cost., comma 3 in merito al coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione non puo' derogare, nonche' una lesione dei principi di cui agli art. 3 e 97, della Costituzione''. La terza legge impugnata, la19/2010 recante: ''Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3 del 19 gennaio 2010''. Preliminarmente occorre osservare che la legge regionale n. 3/2010 della Regione Basilicata, recante: ''Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione'' e' stata impugnata dal Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2010 per violazione dell'articolo 5 della legge costituzionale n. 1/1999, anche in relazione a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 196/2003 e n. 4/2010.

 

''L'odierna legge regionale apportando modifiche alla citata legge regionale n. 3/2010 e' censurabile per le medesime motivazioni, in quanto le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 incidono, rispettivamente, sul sistema di assegnazione dei seggi e prevedono l'applicazione della legge regionale a partire dalla decima legislatura, in assenza della previsione dell'entrata in vigore del nuovo statuto, cui e' demandato la definizione della forma di governo regionale che condiziona, inevitabilmente, il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio. Infatti, come afferma la Corte Costituzionale nelle sentenze sopra citate, poiche' la Regione Basilicata non ha ancora approvato lo Statuto, la legge elettorale regionale puo' modificare solamente in aspetti di dettaglio la disciplina delle leggi statali vigenti, in quanto questi sono gli unici per i quali la Consulta ha ammesso l'esercizio della potesta' legislativa regionale prima dell'entrata in vigore dei nuovi Statuti''.


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